49. La risposta esatta è la C. La disposizione contenuta nella prima parte del comma 2, dell’art. 6, DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi o per la cessione dei relativi crediti o le indennità conseguite, anche sotto forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni
subiti per la perdita dei redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Non costituiscono, invece, reddito le indennità percepite a causa di invalidità permanente o di morte: per esse, infatti, è stata espressamente riconosciuto il carattere risarcitorio. Pertanto, nel sistema delineato dal TUIR, non tutte le somme conseguite a titolo di risarcimento rappresentano reddito tassabile ai fini IRPEF, ma solo quelle conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, maturati o maturandi (cd. lucro cessante). Negli altri casi e cioè indennità percepite a causa di invalidità permanente o di morte e somme corrisposte per reintegrare i danni e le perdite effettivamente subite aventi funzione di reintegrazione patrimoniale (cd. danno emergente), risulta assente il presupposto impositivo richiesto dal comma 2, dell’art. 6 del TUIR, e pertanto, in termini generali, devono intendersi escluse dalla ritenuta IRPEF.